Animali domestici in condominio: cosa è previsto?
La riforma dell’istituto condominiale avvenuta con la legge n. 220/2012, ha introdotto un’apposita disposizione nel nostro codice civile, in materia di possesso di animali domestici in un condominio [1]. In sostanza è stato liberalizzato l’ingresso di tali animali nei condomini, precisando che le norme del regolamento non possono vietarne il possesso o la detenzione.
Gli animali, quali ad esempio i cani e i gatti, vanno considerati come esseri senzienti, facenti parte del nucleo familiare. Un divieto di possesso in un condominio equivarrebbe a menomare i diritti personali e individuali dei loro proprietari poiché essi occupano un posto rilevante nelle famiglie e nella vita di quanti decidono di tenerli con sé nella propria casa. Con la disposizione normativa di cui sopra si è inteso, quindi, tutelare la relazione affettiva che normalmente si instaura tra uomo e animale. Tuttavia, si possono stabilire nel regolamento condominiale per gli animali, limiti e obblighi? Esaminiamo insieme l’argomento.
Animali domestici in condominio: cosa è previsto?
La legge dispone che nessun regolamento condominiale può vietare ad un condomìno di tenere un animale domestico nel proprio appartamento. Pertanto, se un regolamento condominiale dovesse prevedere un divieto simile o dovesse vietare agli animali domestici di usare le parti comuni, come ad esempio le scale o l’ascensore, le relative clausole sarebbero nulle. Solo un regolamento approvato all’unanimità, ossia da tutti i condomini, sia in sede di assemblea sia al momento della stipula degli atti di acquisto dei singoli appartamenti, può stabilire diversamente e impedire la detenzione di animali in casa.
Fuori da questo specifico caso, l’unica ipotesi in cui un condomìno può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento. Il divieto, quindi, ha natura contrattuale e non riguarda il condominio.
Il contratto di locazione deve essere stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Viceversa, tutti gli impegni assunti a voce o anche per iscritto relativi al predetto divieto, non assumono alcun valore.
La presenza di animali in un condominio va comunque regolamentata per rispettare spazi e diritti di tutti. Il condominio può chiedere l’allontanamento di un animale domestico solo in presenza di condizioni specifiche, legate ad un rischio per l’igiene o a patologie dell’animale, che devono essere verificate e documentate dall’Asl o da veterinari privati.
Qual è il significato del termine “animali domestici”
La legge di riforma del condominio non ha specificato cosa bisogna intendere per animali domestici. Infatti, nel codice civile da un lato non si parla più di animali di compagnia dall’altro, però, non è specificato quali sono gli animali domestici.
Sicuramente, non ci sono dubbi per i cani e i gatti mentre potrebbero insorgere perplessità per quanto riguarda altri tipi di animali meno comuni (vedi conigli, ragni, ratti, cincillà, furetti, ecc.).
Il regolamento condominiale, quindi, potrebbe vietare il possesso di animali esotici, come serpenti o iguane, ma anche di furetti e di cincillà, i quali potrebbero essere considerati animali non domestici, pur se in tal senso non ci sono riferimenti chiari nella legge.
Quali sono i limiti alla presenza di animali domestici nei condomini
La possibilità di tenere animali domestici all’interno dei condomini va contemperata con la necessità di osservare una serie di regole di condotta e di limiti, spesso previsti nello stesso regolamento, nel rispetto degli abitanti dello stabile e dei visitatori.
La presenza di animali non deve creare disturbo, pericolo o problemi vari.
Gli animali non possono essere lasciati liberi o incustoditi nelle aree comuni senza adottare le opportune cautele [2]. Ad esempio, i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio quando circolano in queste zone e in special modo se ci sono bambini, anziani o altre persone che potrebbero temerne la presenza. Se aggressivi, devono indossare la museruola. L’uso della museruola nelle parti comuni è, inoltre, obbligatorio se il cane appartiene alle cosiddette “razze pericolose”.
I proprietari devono garantire che i loro animali non disturbino la quiete delle altre persone conviventi nello stabile. In particolare per quanto attiene i cani se è vero che ne è stato sancito il “diritto esistenziale” ad abbaiare, è anche vero che non possono recare fastidio ai vicini. Il rumore superiore alla normale tollerabilità diventa illecito. Più precisamente si configura un illecito civile, se il guaito può essere sentito solo da poche persone, mentre si configura il reato di disturbo della quiete pubblica se il guaito arriva all’orecchio di un numero elevato di persone (ad esempio tutti i condomini del palazzo o quelli degli edifici vicini). Per stabilire se l’abbaiare del cane è intollerabile, si possono eseguire delle perizie o ascoltare dei testimoni.
Nessun regolamento condominiale può vietare agli animali domestici l’accesso alle aree comuni, nemmeno se limitate come gli ascensori. Tuttavia, gli animali domestici non devono compromettere l’igiene dei luoghi. Perciò, nel caso in cui dovessero sporcare ad esempio nel cortile o nel giardino condominiale, spetta ai padroni pulire immediatamente. E’ buona abitudine, quindi, portare sempre con sé paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Riguardo all’uso dell’ascensore o delle scale del condominio da parte degli animali, sono sanzionabili quelle condotte che provocano il deterioramento, la distruzione ovvero che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui [3].
Gli animali non devono provocare danni né a cose né a persone. La legge infatti, prevede la responsabilità civile e penale dei proprietari in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose [4]. Ad esempio se un gatto fa cadere un vaso dal balcone, provocando la rottura del vetro della macchina di un condomìno, il suo padrone sarà tenuto al risarcimento del danno. Se un cane morde un vicino, si configura il reato di lesioni per cui il proprietario ne risponderà economicamente oltre che in sede penale, salvo il caso in cui riesca a provare che si è trattato di un evento imprevedibile.
I padroni devono curare adeguatamente l’igiene degli animali, degli spazi in cui vivono e dei loro accessori. Pertanto, nell’ipotesi di un cane, devono effettuarne regolarmente la toeletta, tenere pulita la cuccia e rimuovere velocemente gli eventuali escrementi. Se l’animale dovesse venire lasciato per molto tempo sul balcone, è possibile che faccia lì i suoi bisogni e ciò può provocare odori sgradevoli [5]. In tal caso, i vicini potranno ricorrere al giudice, chiedendo l’allontanamento dell’animale dal condominio. Inoltre, va ricordato che se l’animale dovesse venire lasciato da solo per troppo tempo, soprattutto in uno spazio inadeguato, il proprietario potrà essere denunciato per omessa custodia e di conseguenza verrà sanzionato [6].
Quali sono gli obblighi dei condomini proprietari di animali domestici
Il proprietario di un animale domestico ha, quindi, degli obblighi da rispettare per garantire la salute e la sicurezza di tutti i condomini, che possono anche essere previsti nel regolamento.
In particolare, per quanto attiene ai cani, va ricordato che tali animali devono essere obbligatoriamente registrati all’anagrafe canina e va loro applicato il microchip di identificazione. Inoltre, sia i cani sia i gatti devono essere vaccinati per le malattie per cui sono maggiormente a rischio e devono essere effettuate la sverminazione e l’applicazione di antiparassitari.
Ogni animale domestico deve possedere un libretto sanitario rilasciato dal veterinario di fiducia, nel quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per la sua identificazione e la sua storia sanitaria.
Cosa fare in caso di divieti agli animali da parte del condominio?
Qualsiasi delibera condominiale che impone restrizioni all’animale come ad esempio il divieto di usare le scale o di essere portato a passeggio nel giardino condominiale, può essere annullata.
L’interessato deve presentare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla data della deliberazione, se dissenziente o astenuto, o dalla data di ricevimento del verbale, se assente.
Il ricorso può essere redatto su carta libera e deve contenere la descrizione del problema. Allo stesso va allegata ogni documentazione occorrente come eventuali certificati medici dell’animale, oltre ad una copia della delibera impugnata.
Se nell’assemblea condominiale sono stati introdotti limiti alla libertà degli animali senza che l’argomento fosse inserito nell’ordine del giorno ma solo compreso come “varie ed eventuali”, la delibera è da considerarsi nulla, quindi, non produce alcun effetto. In tal caso è sufficiente inviare una raccomandata a/r all’amministratore per ricordargli che la decisione non ha alcuna validità.
Regolamento condominiale animali: limiti e obblighi
26 Settembre 2020 | Autore: Sabrina Mirabelli